1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA
L´Autorità ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito all´utilizzo dei dati personali nell´ambito di alcune iniziative sorte nel processo di ammodernamento della sanità pubblica e privata che ha generato un maggiore sviluppo delle reti e una più ampia gestione informatica e telematica di atti, documenti e procedure.
All´interno di tali iniziative è stato riscontrato essere di recente molto diffusa in numerose strutture sanitarie, soprattutto private, l´offerta di servizi gratuiti generalmente riconducibili all´espressione “referti on-line”, consistenti nella possibilità per l´assistito di accedere al “referto” –inteso come la relazione scritta rilasciata dal medico sullo stato clinico del paziente dopo un esame clinico o strumentale- con modalità informatica. Analogamente è concessa all´assistito la possibilità di decidere -di volta in volta o una tantum- di ricevere telematicamente i predetti esiti clinici direttamente attraverso il proprio medico curante o il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta (MMG/PLS).
Tale modalità di conoscibilità dei referti viene generalmente realizzata attraverso due modalità:
1) la ricezione del referto presso la casella di posta elettronica dell´interessato;
2) il collegamento al sito Internet della struttura sanitaria ove è stato eseguito l´esame clinico, al fine di effettuare il download del referto.
In quest´ultimo caso, che sembra essere il più utilizzato, al paziente viene generalmente fornito un nome utente ed una password all´atto della prenotazione o dell´effettuazione dell´esame.
In alcune delle iniziative esaminate è anche possibile effettuare il download del “reperto” (inteso come il risultato dell´esame clinico o strumentale effettuato, come ad es. un´immagine radiografica, un´ecografica o un valore ematico) assieme al referto stilato dal medico.
Talvolta, il paziente viene avvisato della possibilità di visualizzare il referto attraverso una delle modalità sopra descritte mediante l´invio di uno short message service (sms) sul numero di telefono mobile fornito alla struttura sanitaria dallo stesso paziente all´atto dell´adesione al servizio.
Le presenti linee guida non intendono disciplinare gli aspetti relativi alla validità legale del referto -che rimane regolata dalla specifica normativa di settore- ferme restando, ovviamente, anche le disposizioni relative alla firma elettronica del documento informatico, con specifico riferimento alle metodologie dell´autenticazione informatica ove applicabili (d.lg. 7 marzo 2005, n. 82).
Allo stato delle notizie acquisite, non consta l´esistenza di una normativa in merito a tali modalità di consegna dei referti. Ciò stante, si è osservato che nella quasi totalità delle iniziative esaminate, la refertazione on-line non sostituisce le normali procedure di consegna dei referti, che restano, in ogni caso, disponibili in formato cartaceo -ai sensi e per gli effetti di legge- presso la struttura sanitaria dove è stata erogata la prestazione. Il paziente, infatti, può generalmente ritirare i referti in originale. Tali servizi, infatti, non si propongono -di regola- di sostituire la refertazione cartacea, bensì di anticiparla, fornendo un´anteprima dei referti, attraverso la visualizzazione e la stampa dei documenti stessi non appena questi siano resi disponibili dalla struttura erogatrice della prestazione sanitaria.
Si ritiene opportuno precisare che i servizi oggetto delle presenti linee guida sono da considerare del tutto distinti e autonomi dal Fascicolo sanitario elettronico (Fse), consistendo quest´ultimo nell´insieme delle informazioni relative ai diversi eventi clinici (e, quindi, non solo quelle sui referti) occorsi ad un individuo durante la sua vita, messo in condivisione logica dai professionisti o organismi sanitari-in qualità di autonomi titolari del trattamento- che assistono nel tempo l´interessato, al fine di offrirgli un migliore processo di cura.
Con le presenti linee guida si intende individuare uno specifico quadro unitario di garanzie per i cittadini nei confronti di alcuni servizi, attualmente in uso, consistenti nella possibilità di ricevere via posta elettronica o di consultare telematicamente il referto relativo ad un singolo evento sanitario (es. analisi cliniche) non appena lo stesso sia reso disponibile da parte dell´organismo sanitario presso il quale si è rivolto l´interessato.
2. FRUIZIONE FACOLTATIVA DEL SERVIZIO DI REFERTAZIONE ON-LINE
In base alle disposizioni contenute nel Codice dell´amministrazione digitale, deve essere assicurata la disponibilità, la gestione, l´accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell´informazione in modalità digitale utilizzando le tecnologie dell´informazione e della comunicazione nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 2, d.lg. 7 marzo 2005, n. 82).
Come già anticipato, la mancanza di specifiche disposizioni normative in merito a tali modalità di consegna dei referti determina che tali servizi devono essere considerati facoltativi per l´interessato, ovvero offerti con modalità tali da rendere possibile a quest´ultimo di potere comunque scegliere di ritirare il referto in formato cartaceo.
All´interessato deve essere consentito, infatti, di scegliere -in piena libertà- se accedere o meno al servizio di refertazione on-line, garantendogli in ogni caso la possibilità di continuare a ritirare i referti cartacei presso la struttura erogatrice della prestazione.
La struttura sanitaria deve, anche, garantire all´interessato di decidere liberamente -sulla base di una specifica informativa e di un apposito consenso in ordine al trattamento dei dati personali connessi a tale servizio- di aderire o meno a tali servizi di refertazione, senza alcun pregiudizio sulla possibilità di usufruire delle prestazioni mediche richieste.
Qualora l´interessato abbia scelto di aderire ai suddetti servizi di refertazione, deve essergli concesso -in relazione ai singoli esami clinici a cui si sottoporrà di volta in volta- di manifestare una volontà contraria, ovvero che i relativi referti non siano oggetto del servizio di refertazione on-line precedentemente scelto.
Anche nel caso di comunicazione del referto presso l´indirizzo della casella di posta elettronica fornito dall´interessato, a quest´ultimo deve essere concessa la possibilità di confermare l´indirizzo di posta elettronica in cui ricevere tale comunicazione in occasione dei successivi accertamenti clinici. Resta ferma l´operatività del sistema che verrà adottato ai sensi del d.P.C.M. 6 maggio 2009 in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.
Per quanto riguarda la possibilità per l´interessato di acconsentire alla comunicazione dei risultati diagnostici al medico curante o al MMG/PLS dallo stesso indicato, tale volontà deve essere manifestata di volta in volta. All´interessato deve, infatti, essere concesso il diritto di non comunicare sistematicamente al medico curante tutti i risultati delle indagini cliniche effettuate, lasciandogli la possibilità di scegliere, di volta in volta, quali referti mettere a disposizione del proprio medico. Tale garanzia deve intendersi operante sia nel caso più frequente in cui l´interessato autorizzi la comunicazione del referto presso la casella di posta elettronica del medico curante, sia in quello in cui autorizzi la struttura sanitaria a fornire le credenziali di autenticazione direttamente al medico, affinché quest´ultimo effettui il download del suo referto.
Nel caso di utilizzazione del servizio di avviso tramite sms della disponibilità alla consultazione dei referti attraverso le modalità sopra descritte, nel messaggio inviato deve essere data solo notizia della disponibilità del referto e non anche del dettaglio della tipologia di accertamenti effettuati, del loro esito o delle credenziali di autenticazione assegnate all´interessato.
3. INFORMATIVA E CONSENSO
Per consentire all´interessato di esprimere scelte consapevoli in relazione al trattamento dei propri dati personali, il titolare del trattamento deve previamente fornirgli un´idonea informativa sulle caratteristiche del servizio di refertazione on-line (artt. 13, 79 e 80 del Codice). Tale informativa, che può essere resa anche unitamente a quella relativa al trattamento dei dati personali per finalità di cura ma distinta da essa, deve indicare, con linguaggio semplice, tutti gli elementi richiesti dall´art. 13 del Codice. In particolare, deve essere evidenziata la facoltatività dell´adesione a tali servizi, aventi la finalità di rendere più rapidamente conoscibile all´interessato il risultato dell´esame clinico effettuato.
L´informativa deve rendere note all´interessato anche le modalità attraverso le quali rivolgersi al titolare per esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice.
Al fine di assicurare una piena comprensione degli elementi indicati nell´informativa, il titolare deve formare adeguatamente il personale coinvolto sugli aspetti rilevanti della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche ai fini di un più efficace rapporto con gli interessati.
Dopo aver fornito l´informativa, il titolare del trattamento deve acquisire un autonomo e specifico consenso dell´interessato a trattare i suoi dati personali, anche sanitari, attraverso le suddette modalità di refertazione.